Art. 2.
(Svolgimento dell'attività parlamentare).

      1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni

 

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assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
      2. Al fine di garantire il corretto svolgimento del mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due Camere, l'uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del comma 4 nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.

      3. Per l'adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia. Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.
      4. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilite dall'articolo 1. L'entità delle somme eventualmente stanziate e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse».